Statuto dell’Associazione di promozione sociale “Rete Sociale Forimercato”
Articolo 1 – Denominazione e sede
E’ costituita in Firenze, in Via Gran Bretagna 133 una associazione, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata Rete Sociale Fòrimercato.
Articolo 2 – Scopo
L’Associazione Rete Sociale Fòrimercato non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di utilità sociale. E’ un’associazione sociale, non partitica, promuove la cultura della giustizia, della solidarietà, della pace, della difesa dell’ambiente, dell’antifascismo e dell’inclusione sociale, e pertanto è in sintonia con tutti i principi della Costituzione della Repubblica Italiana; intende altresì valorizzare la partecipazione delle persone, promuove la cittadinanza attiva come partecipazione e mobilitazione di risorse locali attorno a bisogni condivisi.
La iscrizione all’associazione è libera e aperta a tutte le cittadine e i cittadini del mondo. L’obbiettivo generale è quello di realizzare un sistema coordinato e integrato di azioni per incentivare il ruolo degli abitanti dei territori nei quali agisce, come attore sociale e costruttore di una comunità accogliente e solidale.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge).
E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
L’Associazione ha lo scopo di:
1) Costruire ed alimentare legami e azioni intergenerazionali ed interculturali, sviluppando percorsi collettivi di formazione culturale con particolare attenzione verso modelli di sviluppo alternativi.
2) Promuovere attività di mutua assistenza e di solidarietà tra le/gli associate/e di qualsivoglia genere e natura, che abbiano come obiettivi la dignità della persona, le sue sicurezze e la sua salute.
3) Promuovere un’attività di microcredito, con l’obiettivo di offrire alle persone un’alternativa nei confronti di un sistema bancario e finanziario sempre più lontano dai bisogni reali e mosso esclusivamente da interessi economici.
- L’attività di Microcredito sarà basata sui seguenti principi:
- Ritenere le persone più importanti del denaro
- Privilegiare le garanzie relazionali anziché patrimoniali
- Affermare che il denaro non deve produrre altro denaro
- Perseguire la redistribuzione del denaro e non il profitto.
4) Promuovere il consumo solidale e critico tra gli associati, creare momenti di confronto con i produttori locali e operare secondo i valori della sobrietà per promuovere gli acquisti collettivi, la cooperazione tra consumatori e produttori, le autoproduzioni, il riciclo e la condivisione. I nostri principi sono:
a) Contrastare i modelli di consumo di massa attuali;
b) Rendersi il più indipendenti possibile dalle multinazionali;
c) Incidere meno possibile sull’inquinamento del territorio dovuto al trasporto delle merci e ad altri fattori
d) Coniugare qualità e salubrità degli alimenti e degli altri generi acquistati con il giusto prezzo, anche scegliendo i produttori sulla base della prossimità territoriale, dei sistemi di lavorazione adottati e del rispetto delle normative vigenti in Italia sul lavoro e sulla sicurezza
5) sviluppare azioni a difesa della proprietà pubblica e volte alla gestione condivisa e partecipata dei beni comuni territoriali, culturali e ambientali, tra i quali la sanità pubblica, la scuola pubblica, i terreni e il verde pubblico.
6) Sviluppare ogni altra azione tendente alla ricostruzione di un tessuto sociale basato sui principi di solidarietà e inclusione e volte all’autogoverno delle comunità attraverso processi di deliberazione e partecipazione trasparenti e condivisi.
7) Fornire servizi agli associati (ad es. consulenze legali, psicologiche, sedute di fisioterapia).
8) Aprire uno spaccio dove distribuire gli acquisti collettivi e dove gli associati potranno scambiarsi beni e servizi.
9) Adoperarsi attivamente per costruire alleanze, mediazioni, coalizione sociali, e, attraverso la partecipazione affrontare anche i difficili nodi della rappresentanza.
10) Infine, qualsiasi azione di tipo promozionale, artistica, finanziaria ed economica sarà volta a valorizzare e favorire il raggiungimento degli obbiettivi sopra descritti.
11) Costituire, unitamente ad altre realtà aderenti alla Rete sociale, un Fondo mutualistico di solidarietà. Il Fondo sarà costituito presso un istituto di credito e il suo funzionamento sarà oggetto di un apposito Regolamento. Il Fondo sarà oggetto di contabilità separata rispetto a quella dell’associazione.
12) Costruire tra i soci una Banca del tempo finalizzata allo scambio paritario di azioni che vadano a soddisfare un bisogno della vita quotidiana.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Domanda di ammissione
Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci le persone fisiche, i comitati e le associazioni che condividono e promuovono le attività sociali svolte dall’associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’ associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio di gestione il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Articolo 5 – Diritti dei soci
Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione.
Articolo 6 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- dimissione volontaria
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta del consiglio di gestione, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- scioglimento dell’associazione ai senzi dell’art.25 del presente statuto.
Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3, assunto dal consiglio di gestione deve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
L’associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 – Organi
1. l’Assemblea generale dei soci;
2. il Presidente;
3. il Vicepresidente;
4. il Consiglio di Gestione;
5. L’Esecutivo
6. il Segretario
7. il Tesoriere
Gli organi di cui ai precedenti punti da 2. a 7. restano in carica per un anno.
Articolo 8 – L’Assemblea generale dei soci
L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in
conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.
L’assemblea è ordinaria o straordinaria e rappresenta il massimo organo deliberante.
In particolare l’assemblea ordinaria ha il compito:
- esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l’attività dell’associazione nonchè di discutere e di deliberare sull’andamento dell’attività sociale;
- di nominare i membri del consiglio di gestione secondo regolamento;
- di approvare il rendiconto consultivo e quello preventivo;
- di interpretare lo Statuto in caso di divergenza tra più organi statutari;
- di deliberare su qualsiasi altro argomento che il Consiglio di gestione riterrà oppurtuno sottoporle e che non rientri nella competenza dell’assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria ha il compito:
- di deliberare sulle modifiche dello statuto dell’associazione e del regolamento;
- di deliberare sull’eventuale scioglimento dell’associazione;
- di eleggere il presidente;
L’assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove ma comunque in Firenze, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Consiglio di gestione o da almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’associazione o da persona dallo stesso a ciò designata, mediante qualsiasi mezzo di comunicazione che ciascun socio abbia dichiarato di accettare, almeno otto giorni prima della data della riunione e comunque mediante affissione dell’avviso di convocazione presso la sede legale dell’associazione almeno otto giorni prima della data della riunione.
Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.
L’assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salva comunque la previa adozione del procedimento di formazione del consenso di cui al successivo paragrafo e salvo anche quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21.
L’associazione Rete Sociale Fòrimercato, facendo proprio lo spirito nonviolento, per le deliberazioni adotta prioritariamente il metodo cooperativo del “Consenso”, in base al quale si prendono decisioni che riflettono la volontà del gruppo intero, non solo della maggioranza: ogni socio ha dunque il diritto/dovere di esprimere la propria opinione relativamente alle proposte in discussione e nessuna proposta è adottata finché non si raggiunga una decisione pienamente condivisa. Ove residuino problemi al termine della discussione, tutti i soci presenti possono decidere, pur evidenziando che non esiste pieno accordo, che la proposta venga comunque adottata. In presenza di un eventuale stallo decisionale, su richiesta di almeno un terzo dei presenti, l’assemblea adotta il “metodo a maggioranza” ed ogni socio ha diritto ad un voto. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
L’assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza dal suo vice o comunque da un membro del consiglio di gestione.
I verbali dell’assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
Articolo 9 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio di gestione e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio di gestione almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Articolo 12 – Consiglio di Gestione
Il Consiglio di gestione è composto da un massimo di 45 membri, eletti ogni anno dall’Assemblea tra i suoi membri, fra i quali Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario sono nominati dal Consiglio stesso.
Il Consiglio di gestione ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio di gestione compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, straordinaria, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell’associazione, sottoponendolo poi all’approvazione dell’assemblea.
Il Consiglio di gestione ha competenza generale su tutte le materie non riservate direttamente dallo Statuto ad altri organi.
Il Consiglio di gestione nomina l’Esecutivo e provvede a sostituirne membri o a nominarne di nuovi.
Il Consiglio di gestione può demandare al Presidente ovvero ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Sarà in facoltà del Consiglio di gestione preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’assemblea ordinaria.
I membri del Consiglio di gestione sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, l’Assemblea ordinaria provvede a sostituirli.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. In caso di dimissioni di tutti i membri del Consiglio di gestione, la direzione dell’Associazione rimane provvisoriamente in capo al Presidente, che provvede a convocare l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio di gestione si riunisce almeno una volta ogni due mesi su invito del Presidente oppure quando ne faccia richiesta almeno la metà dei consiglieri.
Articolo 12bis – L’Esecutivo
L’Esecutivo è composto da un massimo di 8 membri, indicati dal Presidente. Agisce su mandato del Consiglio di Gestione e risponde ad esso del suo operato. Si riunisce su convocazione del Presidente.
In conformità ai principi dello Statuto, l’Esecutivo assicura la continuità dell’attività dell’associazione e ne cura l’amministrazione ordinaria, l’organizzazione e il funzionamento. Formula proposte al Consiglio di Gestione sul programma di attività dell’associazione e sulle modalità dell’attuazione del programma stesso.
Articolo 13 – Dimissioni
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
Il consiglio dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio di gestione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio di gestione decaduto.
Articolo 14 – Convocazione del Consiglio di gestione
Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 12, il Consiglio di gestione si riunisce ogni qualvolta ilPresidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 15 – Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio di gestione.
Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione; cura l’osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca l’Esecutivo, le sedute del Consiglio di gestione e dell’Assemblea dei Soci, curando l’esecuzione delle relative deliberazioni. Il Presidente propone al Consiglio di gestione i membri dell’Esecutivo di cui all’articolo 12bis.
Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio di gestione delibererà di assegnargli.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all’elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.
Articolo 16 – Vicepresidente
Il Vice Presidente sostituisce, per l’ordinaria amministrazione, il Presidente dell’associazione in caso di suo decesso, dimissioni, decadenza o impedimento permanente, fino alla nomina di un nuovo Presidente.
Articolo 17 – Il Segretario e il Tesoriere
Il Segretario ha i seguenti compiti :
– redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di gestione;
– tenere la corrispondenza e curare i documenti dell’Associazione;
– assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di gestione;
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i conti e di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell’associazione.
Articolo 18 – Il rendiconto
Il Consiglio di gestione redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell’associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Il rendiconto deve essere approvato entro e non oltre 90 giorni dalla fine dell’esercizio finanziario.
Articolo 19 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo 20 – Patrimonio
Il fondo patrimoniale dell’Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell’Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da:
- quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell’Unione Europea, di organismi internazionali, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, tra cui feste e sottoscrizioni a premi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali;
Articolo 21 – Sezioni
L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 22 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deciso dall’assemblea straordinaria, sia in prima che seconda convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli iscritti ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Nella stessa sede l’assemblea eleggerà un Liquidatore, determinandone i poteri e fissando le linee generalisecondo cui dovrà essere eseguita la liquidazione del patrimonio sociale.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’associazione che residui dalla liquidazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio di gestione approvata dall’assemblea ordinaria, sarà interamente devoluto, dedotte le passività, a un’Associazione senza scopo di lucro (non solo di volontariato) che operi in analogo settore o a fini di utilità sociale conformi ai fini istituzionali dell’Associazione.
Articolo 23 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile articoli 36 e seguenti.